Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, previa deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2014, n. 1713 (doc. 1) e delibera di ratifica del Consiglio provinciale 14 ottobre 2014, n. 16 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 28072 del 13 ottobre 2014 (doc. 3), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15HS01Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n.5, Roma, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014, per violazione: dell'art. 75 dello Statuto speciale approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10 e 10-bis, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto Il Titolo IV del d.l. 90/2014 contiene disposizioni volte, fra l'altro, all'attuazione del processo civile telematico". Il capo II reca «disposizioni per garantire l'effettivita' del processo telematico». L'art. 53, inserito in questo capo, detta la Norma di copertura finanziaria, stabilendo che «alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52, 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni [...]". Le minori entrate di cui all'art. 46, comma 1, riguardano la marca da bollo prevista per le notifiche operate dagli avvocati; le minori entrate di cui all'art. 52, comma 2, riguardano i diritti di copia. L'aumento invece riguarda, come detto, il contributo unificato. Tale disposizione non stabilisce espressamente che siano riservate allo Stato anche le "maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato" riscosso nel territorio della Provincia di Trento. L'art. 53, co. 1, dunque, potrebbe - e ad avviso della ricorrente Provincia dovrebbe - essere inteso nel senso di riferirsi al maggior gettito che naturalmente, secondo le regole ordinarie del sistema, sia destinato ad affluire al bilancio dello Stato. In altre parole, a tale maggior gettito dovrebbe comunque applicarsi l'articolo 75 dello Statuto, il quale riserva alle Province autonome di Trento e di Bolzano i nove decimi del contributo unificato (v. infra). Tutto cio', si sottolinea, in forza delle ordinarie regole interpretative, che vietano di intendere norme generali, di livello legislativo ordinario, come rivolte a contraddire norme speciali, per giunta dotate di superiore forza normativa, come le disposizioni dello Statuto di autonomia. Allo stesso risultato, del resto, si perviene applicando il canone dell'interpretazione costituzionalmente conforme. Cio', del resto, a maggiore ragione in quanto, nella Provincia di Trento, il calo delle predette entrate colpisce soprattutto la Provincia stessa, che a norma di Statuto ne percepiva i nove decimi. D'altro canto, l'assenza di espresse limitazioni nella disposizione dell'art. 53, comma 1, e la mancanza di una clausola di salvaguardia nel d.l. 90/2014 potrebbero indurre ad attribuire all'art. 53, comma 1, un significato lesivo delle prerogative costituzionali di questa Provincia. E' da ricordare che la sentenza di codesta Corte n. 152 del 2011 ha ritenuto l'applicabilita' anche nella Regione siciliana di norme che riservavano all'erario il gettito di tributi compartecipati dalla Regione Sicilia, "posto che il d.l. in esame non contiene alcuna formula che possa configurarsi quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad autonomia speciale": clausola che, come detto, manca anche nel d.l. 90/2014; e che con la sentenza 145/2014 - pure relativa alla Regione Sicilia - codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che, "destinando «le maggiori entrate derivanti dal comma 3» alla copertura degli oneri nascenti dall'art. 7-bis", il legislatore abbia "riservato allo Stato il maggior gettito, ovunque conseguito". Ora, nel caso in cui l'art. 53, comma 1, sia riferito anche al maggior gettito riscosso nella provincia di Trento, esso sarebbe illegittimo per le seguenti ragioni di Diritto Illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 75 St. e degli artt. 9, 10 e 10-bis d. lgs. 268/1992 Come visto, l'art. 53, co. 1, destina allo Stato "le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115". L'art. 75 dello Statuto speciale, dopo aver disposto che "sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali", assegna alle stesse province "i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici" (lett. g). La natura "erariale" del contributo unificato e' pacifica: v. la sent. di codesta Corte 73/2005, punto 3 del Diritto. Dunque, il maggior gettito del contributo unificato - riservato allo Stato dalla norma impugnata - rientra evidentemente tra le "entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate", di cui all'art. 75, co. 1, lett. g), St. In questi termini, i nove decimi di esso spettano alla Provincia. Da cio' deriva, con tutta evidenza, l'illegittimita' dell'art. 53, co. 1, qualora riferito anche al maggior gettito riscosso nella provincia di Trento. Tale illegittimita' non potrebbe essere contestata facendo valere la clausola di possibile riserva all'erario statale prevista dalle norme di attuazione di cui al d. lgs. 268/1992. Per quanto qui rileva, infatti, l'art. 9 di tale decreto dispone che "il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile"; si aggiunge poi che "fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis». Per una piu' completa comprensione di questa clausola conviene ricordare che l'art. 10 regolava la "quota variabile" di cui all'art. 78 dello Statuto, quota che e' stata soppressa dall'art. 1, comma 107, della legge n. 191 del 2009 (comma emanato ai sensi dell'art. 104 dello Statuto di autonomia), come parte del contributo delle Province autonome al conseguimento degli obbiettivi di perequazione e di stabilita'. In relazione ad essa il comma 6 dell'art. 10 stabiliva che "una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai precedenti provvedimenti". A sua volta, l'art. 10-bis dispone che "entro la data di cui al comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e il presidente della giunta regionale che individua: a) la quota da destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato; b) l'eventuale quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica, nonche' tenuto conto della quota di cui alla lettera a)". In altre parole, sin da prima della modifica dello Statuto concordata nel 2009 tra lo Stato e la Regione e le Province autonome (e tradotta - a termini dell'art. 104 dello Statuto - nelle pertinenti disposizioni della 1. n. 191 del 2009), solo attraverso lo strumento dell'accordo possono essere riservate risorse allo Stato, secondo le disposizioni degli artt. 10 e 10-bis dello stesso d. lgs. n. 268/1992 , al di fuori dei rigorosi presupposti per la riserva all'erario di cui all'art. 9 del d.lgs. 268/1992. Ad avviso della ricorrente Provincia risulta evidente che, in relazione all'art. 53, co. 1, d.l. 90/2014, non sussistono i requisiti posti dall'art. 9 d. lgs. 268/1992 per la riserva all'erario del "gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi". Tali requisiti sono stati sintetizzati dalla sentenza di codesta Corte n. 182/2010, secondo la quale "tale articolo richiede, per la legittimita' della riserva statale, che: a) detta riserva sia giustificata da «finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis» dello stesso d.lgs. n. 268 del 1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) il gettito sia destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali»; c) il gettito sia «temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile»". Ora, l'art. 53, comma 1, non prevede una limitazione temporale ne' del maggior gettito ne' della riserva di esso al bilancio statale e, inoltre, non prevede la separata contabilizzazione. Inoltre, il maggior gettito e' destinato a coprire non "spese" ma "minori entrate" e, dunque, la riserva ha sostanzialmente uno scopo di riequilibrio della finanza pubblica, cioe' uno scopo escluso dall'art. 9 d. lgs. 268/1992. Anche qualora le "minori entrate" fossero assimilabili alle spese, esse sono continuative (come risulta dall'inciso "a decorrere dall'anno 2015"), e, dunque, anche sotto questo profilo l'art. 53, co. 1, viola l'art. 9 d. lgs. 268/1992. Pare chiara, dunque, l'illegittimita' della norma impugnata, per violazione dell'art. 75, lett. g), dello Statuto speciale e degli artt. 9, 10 e 10-bis d.lgs. 268/1992. Si puo' qui ricordare che la sent. 142/2012 ha dichiarato, per mancanza della delimitazione temporale, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 21, d.l. 98/2011, "nella parte in cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province autonome i nove decimi di detto gettito" (v. anche le sentt. 241/2012 e 145/2014).